LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DANNO DIRITTO A CREDITI ECM?
Sì, sono una tipologia di formazione individuale, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1 (Pubblicazioni scientifiche) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Paragrafo 3.2.1
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
– 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
– 1 credito (altro nome)
CHE COS’È LA FORMAZIONE INDIVIDUALE?
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
QUANTI CREDITI VENGONO RICONOSCIUTI AI PROFESSIONISTI SANITARI CHE PARTECIPANO AD UN EVENTO DI UN PROVIDER ACCREDITATO NEL SISTEMA ECM, PER UN EVENTO CHE SI SVOLGE ALL’ESTERO?
Ad un evento che si svolge all’estero, accreditato dalla Commissione nazionale ed erogato da un provider ECM, vengono riconosciuti ai professionisti sanitari il 100% dei crediti.
LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL 1 GENNAIO 2019 DEL “MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO”, SI APPLICA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE O AL PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’ISTANZA PRESENTATA?
Tutte le istanze che verranno presentate successivamente al 1 gennaio 2019, se riferite ad un periodo precedente alla data di entrata in vigore, vedranno applicato il criterio ritenuto maggiormente favorevole al professionista sanitario.
E’ POSSIBILE APPLICARE ALL’INTERO TRIENNIO FORMATIVO 2017/2019 ALCUNE TIPOLOGIE DI ESONERO O DI ESENZIONE?
Sì è possibile applicando la casistica maggiormente favorevole al professionista sanitario.
SI POSSONO ACQUISIRE CREDITI FORMATIVI PARTECIPANDO AD EVENTI ECM RELATIVI ALLA DISCIPLINA MEDICA REALMENTE ESERCITATA A PRESCINDERE DAL TITOLO DI STUDIO ACQUISITO?
Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell’evento (cfr.:D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini – D.M. 27.07.2000 ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso della formazione post base – D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l’accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale).
ELENCO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
DELIBERA DELLA CNFC RELATIVA ALL’OBBLIGO FORMATIVO NEL TRIENNIO 2017-2019 PER LE PROFESSIONI SANITARIE DI CHIMICO, FISICO E BIOLOGO
La Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha adottato la presente deliberazione relativamente all’obbligo formativo, nel triennio 2017-2019, per le professioni sanitarie di chimico, fisico e biologo. Si specifica che la presente delibera va ad integrare le disposizioni contenute nel “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”.
QUALI SONO LE PROFESSIONI SANITARIE CHE HANNO L’OBBLIGO DI ACQUISIRE I CREDITI ECM?
COME FACCIO A RECUPERARE I MIEI CREDITI ECM ACQUISITI DURATE I CORSI/ EVENTI SE NON RICORDO IL NOME DEL PROVIDER?
Il servizio MyECM mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissionale Nazionale per la Formazione Continua. Su myECM il professionista può:
• verificare l’ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo);
• consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi;
• consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento, filtrato in maniera automatica dal sistema sulla base delle discipline associate
CLICCA QUI = http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx
QUALI SONO I SOGGETTI CON ESENZIONE ECM?
è esonerato dall’obbligo dell’E.C.M.:
• personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
• che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni; • soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:
• caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente.
IIN CHE PERCENTUALE DEVONO ESSERE ACQUISITI I CREDITI (FAD – RES – FSC)?
In base ai “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010” – pag.6 – pag.15 – nota 4, per la tipologia 2 (res:convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia 5 (fsc:gruppi di miglioramento), la tipologia 6 (fsc:ttività di ricerca),la tipologia 10 (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150)
SI POSSONO ACQUISIRE CREDITI FORMATIVI PARTECIPANDO AD EVENTI ECM RELATIVI ALLA DISCIPLINA MEDICA REALMENTE ESERCITATA A PRESCINDERE DAL TITOLO DI STUDIO ACQUISITO?
Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell’evento (cfr.:D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini – D.M. 27.07.2000 ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso della formazione post base – D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l’accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA SPONSORIZZAZIONE DI UN EVENTO ECM E RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI?
Un evento formativo è sponsorizzato quando un Provider, per l’erogazione dell’ evento, si avvale di finanziamenti, risorse o servizi di un soggetto privato (Sponsor commerciale)in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante. Il rapporto deve essere regolato da contratto che deve essere disponibile (agli atti dell’evento) per i controlli da parte della CNFC. I limiti entro i quali lo Sponsor può pubblicizzare i propri prodotti in ambito ECM sono regolati nel “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo S/R del 5 Novembre 2009 p.to 3 pubblicità, sponsorizzazione, conflitto d’interessi pag.14-15”. Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità. (cfr.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, allegato 1, dell’ultimo Accordo Stato-Regioni in corso di pubblicazione– punto 3.2.2 Sponsor commerciali e professionisti della Sanità e Determina del 18 Gennaio 2011 comunicata nella sezione “primo piano” il 1 febbraio 2011)
NUMERO DI CREDITI ACQUISIBILI DAL SINGOLO DOCENTE/TUTOR/RELATORE
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 21/05/2014, in riferimento ai crediti acquisibili dal singolo docente/tutor/relatore, ha stabilito quanto segue:
• Introduzione di una soglia massima di n. 50 crediti acquisibili per un singolo evento da docenti/tutor/relatori, fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti.
• Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di ‘docente’.
• Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, ovvero nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente, a prescindere della durata dell’intervento all’interno della sessione. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione svolta in co-docenza, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
• Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento in qualità di docente/tutor/relatore e successivamente come discente, può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, in tal caso, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore. Inoltre la Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua rende noto che:
• E’ consentito rilasciare crediti ai docenti/relatori di eventi FAD con le stesse modalità di attribuzione della formazione residenziale. Si specifica inoltre, che è assimilabile alla docenza, la durata (in ore) della preparazione del materiale durevole per eventi FAD e la durata (in ore) delle registrazioni per l’erogazione di un videocorso FAD (ovvero 1 credito per ½ ora di docenza o relazione – 2 crediti ogni ora effettiva di docenza o relazione). Si specifica inoltre, che il numero di crediti attribuibile al tutor (in tempo reale o in differita breve) di un evento FAD, è assimilabile al numero di crediti del Tutor per tirocini di valutazione e/o obbligatori (4 crediti/mese).